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15 settembre 2021
Il perimetro di efficacia del giudicato esterno: Cassazione
Con Ordinanza 9 settembre 2021, n. 24272, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ. e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità (Cass., sez. 3, 12 dicembre 2006, n. 26523; Cass., sez. 1, 14 agosto 2020, n. 17175).