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23 settembre 2021
La Cassazione sulla qualificazione di nuovo investimento
Con Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25482, la Cassazione, in relazione all'agevolazione prevista dall'articolo 8, Legge n. 388/2000, ha ricordato che per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, la novità va intesa in chiave economica, piuttosto che in termini materiali (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 22236), ben potendo, in astratto, configurarsi come investimento nuovo la radicale trasformazione di una struttura precedentemente utilizzata ad altri fini ed ormai dismessa (Cass., Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 1165), potendosi intendere integrata la strumentalità anche ove il bene stesso si inserisca in una struttura produttiva già esistente o del tutto nuova effettivamente operante in tale zona, così da realizzare, nella stessa area, l'oggetto dell'attività d'impresa (Cass., Sez. VI, 21 aprile 2015, n. 8120).
Nuovo investimento è, pertanto, una struttura produttiva riscontrabile sulla base di un coacervo di parametri che, in mancanza di indicazioni normative, sono riconducibili agli ordinari fattori riferibili alla nozione di azienda o di ramo di azienda.
Nuovo investimento è, pertanto, una struttura produttiva riscontrabile sulla base di un coacervo di parametri che, in mancanza di indicazioni normative, sono riconducibili agli ordinari fattori riferibili alla nozione di azienda o di ramo di azienda.