
L'Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25628 è stata l'occasione per ricordare gli effetti, sul piano processuale, del contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza.
Gli ermellini, al riguardo, hanno evidenziato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo, che determina la nullità della sentenza, ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale" (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018, Rv. 651108-01) e, ancora, che "non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014, Rv. 633436-01). (cfr. Cass., V, n. 5773/2021, n. 8888/2021).