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28 settembre 2021
L’imponibilità “erga omnes” dei versamenti: Cassazione
Con Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25819, la Sezione tributaria della Corte ha ricordato che, in tema di accertamento, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia solo dimostrando che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Pertanto, prosegue la Corte, quando l'Amministrazione individua un contribuente quale autore di un versamento in contanti delle somme risultanti dal conto corrente e si avvalga perciò, legittimamente, della suddetta presunzione legale relativa, ritenendo lo stesso titolare del reddito corrispondente, spetta a quest'ultimo dimostrare di aver tenuto conto di tale importo nella propria dichiarazione dei redditi ovvero che si trattava di disponibilità reddituale esente da imposta, fornendo la prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.