Gli effetti, ai fini accertativi, delle differenze inventariali sono al cento della recentissima Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26223, con cui la Cassazione ha precisato che le differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico legittimano e presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 44, D.P.R. n. 441/1997, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette "miste", le quali consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2, D.P.R. n. 441/1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.
Invero, conclude la Corte, la prova della distruzione diretta dei beni implica il rispetto della procedura amministrativa regolata dal D.P.R. n. 441/1997, art. 2, comma 4, il cui espletamento è funzionale a consentire un effettivo controllo fiscale.