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30 settembre 2021
La Cassazione ricorda il perimetro dell’analitico-induttivo

Con Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26299, la Sezione tributaria della Corte ha ricordato che l'accertamento con metodologia analitico-induttiva procede dall'esame di una contabilità formalmente regolare, dalla quale possa comunque trarsi il giudizio di sostanziale o complessiva inattendibilità, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi.
Non è, pertanto, la gravità delle irregolarità a denotare il corretto ricorso o meno alla metodologia analitica-induttiva, bensì la gravità dei numerosi elementi indiziari, riscontrati dall'Ufficio, dai quali trarre la complessiva inattendibilità dei dati contabili, elementi che si sarebbero anche potuti identificare in un unico grave elemento indiziario.
Analogamente, proseguono gli Ermellini, la sola ricorrenza di una anomalia contabile particolarmente grave come la sussistenza di un saldo negativo di cassa (che implica l'esistenza di voci di spesa superiori alle entrate, come indicato dalla sussistenza nel caso di specie di prelievi di cassa in date in cui non vi era liquidità), è elemento idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo.