
L'Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26374, è stata l'occasione per ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ovverosia che, in tema di notifica di un atto impositivo; ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l'atto notificato non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoriapuò essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.