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4 ottobre 2021
Il presupposto dell’esimente dalle sanzioni in caso di denuncia: Cassazione

Con Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26372, gli ermellini hanno ricordato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie l'esimente, di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto Decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.