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5 ottobre 2021
La cartella non necessita di sottoscrizione: Cassazione

Con Ordinanza 1 ottobre 2021, n. 26737, gli ermellini hanno ricordato che, in tema di riscossionedelle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
La Corte, inoltre, sottolinea che, a norma dell'art. 25, D.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. nn. 31605/2019, 25773/2014).