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6 ottobre 2021
La Corte ricorda il perimetro del ricorso in Cassazione

Con Ordinanza 4 ottobre 2021, n. 26875, la Cassazione ha ricordato che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

Il giudice di legittimità, precisano gli Ermellini, ha il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservata l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.