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9 ottobre 2021
Gli Ermellini ritornano sulla natura e gli effetti della mancata risposta agli inviti

La delicata e sempre attuale questione degli effetti dell'inottemperanza agli inviti alla produzione di documenti è stata al cento delle recenti Ordinanze 6 ottobre 2021, n. 27045 e n. 27047, con cui la sezione tributaria ha evidenziato che l'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all'art. 32, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealta`, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuenteper definire le rispettive posizioni, mirando altresi` ad evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta alla richiestae` espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell'allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.
Tale inutilizzabilita`, prosegue l'ordinanza, consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non e` soggetta alla eccezione di parte e puo` essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera solo quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile.