
Con Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29487, la Cassazione ha precisato che rientra nell'ambito dei poteri/doveri del custode giudiziario anche quello di inoltrare, dopo la notifica dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti dell'imprenditore contribuente, istanza di accertamento con adesione rivolta all'Agenzia delle entrate.
Invero, prosegue la Corte, rientra nelle attività di conservazione del compendio aziendale propria del custode giudiziario o dell'amministratore giudiziario anche quella relativa alla corretta valutazione dei debiti fiscali dell'imprenditore, indicati nell'avviso di accertamento notificato, trattandosi di una obbligazione potenzialmente gravante sui beni amministrati.
In particolare, la Corte ricorda che l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato. Se trattasi, quindi, di un accordo di diritto pubblico, sia pure del tutto peculiare, è chiaro che la richiesta da parte del “contribuente” volta ad una rideterminazione della ripresa fiscale in termini a lui più favorevoli, non può non rientrare nei poteri dell'amministratore giudiziario, quale gestore dell'attività aziendale, volta anche alla conservazione dell'integrità del complesso imprenditoriale, anche attraverso l'esatta determinazione delle pretese tributarie, al fine di conseguire una diminuzione del carico fiscale gravante sull'azienda.