
Con Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29485, la Cassazione ha precisato che, in materia di IVA, l'
In particolare, prosegue la Corte, il “fatto generatore dell'imposta”, che attiene alla “imponibilità", è ancorato al dato temporale della concreta esecuzione dell'imposta e rileva ai fini della individuazione del periodo di “competenza”, ai sensi dell'
La “esigibilità”, invece, attiene alla attualità della pretesa da parte del Fisco e si concretizza all'atto del pagamento del corrispettivo. L'ancoraggio della esigibilità al momento della riscossione del corrispettivo risponde, infatti, ad esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione. I due momenti “di regola” coincidono, conclude la Corte, ma se c'è scissione temporale se ne deve tenere conto, distinguendo rigorosamente i due concetti.