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28 ottobre 2021
Le definizioni di imponibilità e di esigibilità ai fini IVA: Cassazione

Con Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29485, la Cassazione ha precisato che, in materia di IVA, l'articolo 6, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972 deve riferirsi alla sola esigibilità dell'imposta quando fa riferimento al pagamento del corrispettivo, risultando implicita la sua concettuale distinzione ed autonomia dal concetto di “fatto generatore del tributo”.

In particolare, prosegue la Corte, il “fatto generatore dell'imposta”, che attiene alla “imponibilità", è ancorato al dato temporale della concreta esecuzione dell'imposta e rileva ai fini della individuazione del periodo di “competenza”, ai sensi dell'articolo 109, D.P.R. n. 917/1986. Ciò anche nel rispetto degli articoli 3 e 53 della Costituzione, per l'esigenza imprescindibile di non trattare differentemente situazioni uguali, ancorando l'imponibilità ad un dato oggettivo omogeneo ed insuscettibile di variazioni determinate da scelte casuali e soggettive.
La “esigibilità”, invece, attiene alla attualità della pretesa da parte del Fisco e si concretizza all'atto del pagamento del corrispettivo. L'ancoraggio della esigibilità al momento della riscossione del corrispettivo risponde, infatti, ad esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione. I due momenti “di regola” coincidono, conclude la Corte, ma se c'è scissione temporale se ne deve tenere conto, distinguendo rigorosamente i due concetti.