Home
Network ALL-IN
Explora
Rubriche
Strumenti
Fonti
29 ottobre 2021
Il disconoscimento di un credito è impugnabile in CTP: Cassazione

Con Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30178, la Cassazione ha precisato che rappresenta un atto impugnabile il disconoscimento del credito oggetto di richiesta del contribuente, il quale, sulla base della sua situazione contabile, chiedeva all'Ufficio di procedere al riscontro della coincidenza con quanto risultante dalla sua contabilità ai fine di poter optare per l'eventuale riporto del credito medesimo (in materia di accise), per spostamento presso altra provincia oppure per il rimborso in denaro.

La Corte, nel ricordare che il "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, con il necessario corollario della mera facoltà d'impugnazione il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento, ha precisato che il disconoscimento di un credito manifestato dall'Ufficio in forma non autoritativa, ma in occasione di una risposta ad una richiesta del contribuente di "quadratura contabile", si traduce nel riconoscimento di un interesse specifico ed attuale del contribuente ad impugnarlo