Con Ordinanza 3 novembre 2021, n. 31283, la Cassazione ha ricordato, in tema di imposta di registro, che il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78, D.P.R. n. 131/1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione (Cass. 14301/2009; Cass. 23261/2020).
Per la stessa ragione, prosegue la Corte, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell'atto interruttivo e non alla scadenza dell'eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l'art 2954 c.c. stabilisce, infatti, che per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l'azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 c.c., tra i quali non èe` compresa la notifica della cartella di pagamento.