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8 novembre 2021
La Cassazione sul rapporto tra giudizio di ottemperanza e procedura esecutiva

Il rapporto tra il giudizio di ottemperanza e la procedura esecutiva (concorrenti nel testo dell'articolo 70 D.Lgs. 546/92 in vigore fino al 2015), hanno formato oggetto della recente Ordinanza 4 novembre 2021, n. 31690, con cui la Sezione Tributaria ha precisato che essi devono considerarsi distinti, anche se concorrenti.
La procedura per adire il giudizio di ottemperanza non è coincidente con quella esecutiva e non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione finanziaria o per gli enti locali per adempiere al giudicato, unica condizione per la proponibilità del giudizio de quo è il decorso del termine di trenta giorni decorrenti dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, adempimento compiuto dal contribuente.