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10 novembre 2021
La Corte ricorda i presupposti della cessata materia del contendere

Con una interessante Ordinanza (n. 32220 del 5 novembre), gli ermellini hanno chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ex articolo 46, D.Lgs. n. 546/1992, presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia.
Di conseguenza, conclude la Corte, non può desumersi dall'avvenuta definizione, in altro processo, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti presupposti (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351).