
Con una interessante Ordinanza (n. 32220 del 5 novembre), gli ermellini hanno chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ex
Di conseguenza, conclude la Corte, non può desumersi dall'avvenuta definizione, in altro processo, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti presupposti (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351).