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18 novembre 2021
La notifica all’amministratore giudiziario è inidonea a far decorrere i termini di impugnazione: Cassazione

Con Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34404, la Sezione tributaria ha precisato che l'amministratore dei beni sequestrati, nominato ai sensi dell'art. 2-septies, Legge n. 575/1965, con funzioni di mero controllo sugli atti della società, è soggetto che opera sotto il diretto controllo del giudice, aspetto che depone in pieno per la qualificazione dell'attività svolta come del tutto ausiliaria (Cass. n. 11577/2017).
Da ciò, tuttavia, non discende anche la decadenza dell'organo di amministrazione della società, né la perdita, da parte di quest'ultima, della possibilità di essere titolare di rapporti giuridici tramite il legale rappresentante nominato secondo statuto.

Pertanto, conclude la Corte, la notifica fatta all'amministratore giudiziario è inidonea a far decorrere i termini di impugnazione, che, invece, vanno computati da quella pervenuta alla sede sociale.