
La sentenza che si limiti a recepire la posizione di una delle parti è priva di motivazione.
È questo, in estrema sintesi, il principio ricordato dalla Cassazione con Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34442, ove si legge che è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa.
Infatti, prosegue la Corte, in tal modo resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.