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19 novembre 2021
Le frecce direzionali scontano singolarmente l’imposta di pubblicità, anche se su un solo impianto: Cassazione

In presenza di più messaggi pubblicitari, distinti per frecce pubblicizzanti aziende diverse, che siano collocati su un unico impianto pubblicitario ma in pannelli diversi, l'imposta di pubblicità non va riferita alla superficie dell'unico impianto ma ripartita per ciascuno di essi.

È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35109, in base all'interpretazione sistematica dell'articolo 7, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993, in relazione all'articolo 6, comma 2 dello stesso Decreto, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l'obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del “mezzo pubblicitario”.
Quest'ultima previsione non può che trovare “esclusiva giustificazione razionale nell'indissolubile legame tramezzo” e “messaggiopubblicitario individuato come fondamento del presupposto d'imposta”.