
In presenza di più messaggi pubblicitari, distinti per frecce pubblicizzanti aziende diverse, che siano collocati su un unico impianto pubblicitario ma in pannelli diversi, l'imposta di pubblicità non va riferita alla superficie dell'unico impianto ma ripartita per ciascuno di essi.
È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35109, in base all'interpretazione sistematica dell'
Quest'ultima previsione non può che trovare “esclusiva giustificazione razionale nell'indissolubile legame tra “mezzo” e “messaggio” pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d'imposta”.