
Qualora si intenda contestare la conformità all'originale di una copia prodotta in giudizio, occorre procedere in modo puntuale e circostanziato.
È quanto ricordato dalla Cassazione con Ordinanza 19 novembre 2021, n. 35619, nella quale gli Ermellini hanno precisato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, (quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante").
Tale contestazione, infatti, deve essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775).