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25 novembre 2021
Torna alla ribalta la storica sentenza n. 19667/2014 sul contraddittorio preventivo

I più ricorderanno l'effetto dirompente della sentenza a Sezioni Unite n. 19667/2014 (e della “gemella” n. 19668), riguardante il preavviso di iscrizione ipotecaria, sul dibattito in materia di contraddittorio preventivo obbligatorio, avviato in quella occasione e “culminato” con la novella contenuta nell'articolo 5-ter, D.Lgs. n. 218/97, in vigore dallo scorso anno.

Ebbene, la Corte è tornata ad occuparsi dell'argomento con Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36102, con cui, citando proprio quel precedente, ha ricordato che l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili ai sensi dell'articolo 77, D.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che provvederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine — che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R. come introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento; dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carte dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.