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29 novembre 2021
Il riparto dell’onere probatorio in caso di operazioni oggettivamente inesistenti: Cassazione

Gli Ermellini hanno ricordato, con Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36555, che in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche in via indiziaria mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera", dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.