
Ribadendo un orientamento che va oramai consolidandosi, la Sezione tributaria della Cassazione, con Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37443, ha ricordato che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, i quali, ai sensi dell'
Ciò, prosegue la Corte, in quanto l'art. citato deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.