
La Sezione tributaria è tornata ad occuparsi del perimetro normativo degli
Ne è stata occasione l'Ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38766, con la quale la Corte ha ricordato che gli accordi conciliativi si ritengono perfezionati per effetto della loro sottoscrizione, in caso di accordo conciliativo "fuori udienza", ovvero con la redazione del processo verbale, in caso di conciliazione "in udienza", con la conseguenza che lo stesso accordo conciliativo ovvero il processo verbale hanno acquisito il valore di titolo per il pagamento delle somme in esse riportate secondo la misura in essi determinata.
Inoltre, la circostanza che, relativamente alla conciliazione "fuori udienza", una volta perfezionatasi la conciliazione, il titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore è costituito dall'accordo conciliativo, induce a ritenere che si è realizzato, in tale ipotesi, un effetto novativo del credito indicato nell'atto impositivo oggetto di contestazione da parte del contribuente, comportando, in tal modo, l'estinzione della pretesa fiscale originaria, in quanto tale unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con altra, certa e concordata, avente la sua fonte nel perfezionato accordo conciliativo.
Invero, conclude la Corte, con il perfezionamento dell'accordo conciliativo si viene a formare un nuovo titolo dell'obbligazione tributaria, in quanto il precedente atto impositivo viene ad essere "sostituito" dall'accordo (o dal processo verbale in caso di conciliazione in udienza) che costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute, il che si traduce nell'estinzione dell'obbligazione originaria recata nell'atto impositivo.