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13 dicembre 2021
I riflessi degli errori in fattura: Cassazione

Con Ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39126, la Cassazione ha precisato che, sotto il profilo contabile, nel caso di emissione di fattura contenente indicazioni erronee, l'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, prevede l'obbligo di procedere alla rettifica delle inesattezze della fatturazione, in modo da rendere contabilmente evidente sotto quali profili l'emissione di una precedente fattura, avente contenuto erroneo, sia stata successivamente oggetto di correzione, da operarsi mediante emissione di nuova fattura e regolare registrazione, secondo le previsioni di cui agli artt. 21 e seguenti.

Il mancato compimento dei suddetti obblighi contabili, prosegue la Corte, espone, dunque, il contribuente alla legittima pretesa dell'amministrazione finanziaria che, sulla base dell'emissione della fattura ed in forza del principio di cartolarità conseguente, ha ritenuto di dovere applicare la previsione di cui all'art. 21, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, se sia emessa fattura per operazione inesistente, l'IVA è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura.

La suddetta previsione normativa, concludono gli Ermellini, sottintende la divergenza tra realtà e rappresentazione, poiché, come detto, il legislatore attua il principio di cartolarità o dell'efficacia documentale, secondo cui, per l'esigibilità dell'imposta, il contenuto documentale prevale sulla realtà dell'operazione, e prende in considerazione tutte le ipotesi di fatturazione per eccesso o per operazioni inesistenti, dovute sia ad errore che a frode, salvo che il contribuente non proceda a rendere evidente, sotto il profilo contabile, le variazioni correttive dell'imponibile o delle imposte da effettuarsi nei modi e nei tempi tassativamente prescritti.