
Sempre di attualità la questione attinente il diritto alla detrazione in mancanza della dichiarazione annuale IVA.
Con Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39937, gli Ermellini hanno ribadito che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757).