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20 dicembre 2021
Quando è ammesso l’induttivo? Lo precisa la Cassazione

L'applicabilità del metodo induttivo ex articolo 39, secondo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/73 è lecita solo in presenza di gravi irregolarità.
Lo ricorda la Cassazione, con Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40174, con cui la Corte ha precisato che si tratta di una metodologia di controllo che può essere attivata dall'amministrazione finanziaria soltanto al ricorrere di precise condizioni caratterizzate da irregolarità estreme o comunque gravissime.
È in tali circostanze che i verificatori hanno facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili nei casi in cui siano esistenti e di utilizzare, oltre che prove dirette, anche elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa non particolarmente pregnante, vale a dire presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, c.d. presunzioni semplicissime.