
Con Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40150, la Cassazione ha ricordato che le obbligazioni solidali costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio fra condebitori e concreditori (Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017).
In base alla regola stabilita dall'
Tuttavia, concludono gli Ermellini, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1306, è fatta salva la facoltà degli altri debitori - che non hanno partecipato al processo, - di giovarsene secondun eventum litis e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. 102/1971) e purché sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 2 .'906/2011).