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20 dicembre 2021
La Corte ricorda le condizioni per l’estensione del giudicato ai condebitori inerti

Con Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40150, la Cassazione ha ricordato che le obbligazioni solidali costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio fra condebitori e concreditori (Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017).
In base alla regola stabilita dall'art. 1306, comma 1, c.c., la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016; n. 303/2019). Tale norma, prosegue la Corte, riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes; perciò, la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l'accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati.
Tuttavia, concludono gli Ermellini, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1306, è fatta salva la facoltà degli altri debitori - che non hanno partecipato al processo, - di giovarsene secondun eventum litis e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. 102/1971) e purché sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 2 .'906/2011).