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21 dicembre 2021
In che limiti è ammessa la riqualificazione dell’atto ai fini del registro: Cassazione

Con Ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40482, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. n. 131/1986, articolo 20, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi.

Tuttavia, prosegue la Corte, se è indubitabile che l'Amministrazione, in forza di tale disposizione, non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella "forma apparente" al quale lo stesso articolo 20 fa riferimento; è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici.