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21 dicembre 2021
Gli Ermellini sul riparto dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti

Sempre di grande attualità l'argomento delle operazioni soggettivamente inesistenti.

Ne è la riprova la recente Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40172, con cui la Corte di Cassazione ha evidenziato che è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova che la prestazione, oggetto della fattura, non è stata resa dal fatturante e, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, che l'operazione interessata si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA.

Ove l'Amministrazione fornisca la prova di tali circostanze sintomatiche, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.