
Con Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40951, la Corte ha precisato che, in base al
Tanto, prosegue la Corte, trova conferma sia nella disposizione di cui al D.P.R. n. 131/1986, art. 23, comma 1, che, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui un'unica disposizione abbia per oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, fa salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto; sia nella norma di cui all'ultimo comma del medesimo articolo che, per il caso di cessione d'azienda, precisa che "ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore" in evidente riferimento al caso, fatto salvo dal primo comma, in cui beni del compendio aziendale siano negoziati con autonomi corrispettivi (cfr. Cass. n. 7196/2000).