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28 dicembre 2021
Quale imponibile ai fini del registro per la cessione di azienda: Cassazione

Con Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40951, la Corte ha precisato che, in base al D.P.R. n. 131/1986, articolo 51, commi 1 e 4, secondo il quale l'imponibile, in caso di cessione d'azienda, è costituito dal valore del complesso aziendale (o dal maggiore prezzo convenuto), non si impone che tale valore sia pattuito globalmente, e non vieta dunque, alle parti di concordare il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti; in tal caso, la ripresa può ben esser limitata ad uno solo dei predetti diritti.

Tanto, prosegue la Corte, trova conferma sia nella disposizione di cui al D.P.R. n. 131/1986, art. 23, comma 1, che, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui un'unica disposizione abbia per oggetto più beni o diritti per i quali siano previste aliquote diverse, fa salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto; sia nella norma di cui all'ultimo comma del medesimo articolo che, per il caso di cessione d'azienda, precisa che "ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore" in evidente riferimento al caso, fatto salvo dal primo comma, in cui beni del compendio aziendale siano negoziati con autonomi corrispettivi (cfr. Cass. n. 7196/2000).