
Con Ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41803, la Corte ha ricordato che la notificazione di un atto processuale (nella specie, un ricorso per Cassazione) presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna.
Spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione, che ne contesti la ritualità, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Cass., sez.2, 6 aprile 2018, n. 8537; Cass., sez. 6-3, 30 giugno 2020, n. 12985) per la quale va considerata persona addetta alla ricezione anche il collega dell'avvocato destinatario, titolare di studio professionale adiacente (Cass., sez. 2, 26 febbraio 2014, n. 4580).