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8 gennaio 2022
Remind della Corte sulle spese di rappresentanza e di pubblicità
Spesso al centro delle contestazioni del fisco, le spese di pubblicità e di rappresentanza si differenziano per natura e finalità. Lo ricorda la Cassazione con Ordinanza 4 gennaio 2021, n. 122, con cui gli Ermellini hanno sottolineato che, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che:
- le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine;
- le spese di pubblicità hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite.