Con Ordinanza 5 gennaio 2022, n. 147, la Corte ha ricordato che l'articolo 58, D.Lgs. n. 546/1992, norma speciale per il processo tributario e come tale prevalente sull'articolo 345 cod. proc. civ., consente la produzione, per la prima volta in appello, di prove documentali ancorché preesistenti al giudizio di primo grado (tra altre, Cass., sez. 5, n. 8927de1 11/04/2018, Rv. 647710-01; sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017, Rv. 646223 - 01) ed anche alla parte rimasta in primo grado contumace (sez. 5, n. 29568 del 16/11/2018, Rv. 651548 - 01; sez. 5, n. 17921 del 23/06/2021; Rv. 661782 - 01).