
Compiendo un ampio excursus sulla giurisprudenza pregressa, con Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 474, la Cassazione ha ricordato che la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità (Cass. n. 13035/12; la presunzione legale in questione ha superato il vaglio di costituzionalità in relazione agli
Al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente - e non già l'Amministrazione finanziaria - fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. 4829/2015).