
Con Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 735, gli Ermellini hanno ribadito, con riferimento agli
Tuttavia, la Corte rileva che la censura per vizio di motivazione, in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale.
Risulta infatti sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366/2021; n. 5279 del 2020; n. 22898 del 08/10/2013).