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18 gennaio 2022
Per le Snc e le Sas estinte, IVA e IRAP si trasferiscono ai soci: Cassazione

Con Ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1051, gli Ermellini hanno ricordato che l'estinzione della società di persone non determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria ma il suo trasferimento in capo ai soci che le succedono (in termini Cass. n. 25487/2018), salvo che per le sanzioni (Cass. n. 9094/17; Cass. n. 29112/21); essi, peraltro, nel caso di società di persone rispondono in ogni caso ex art. 2291 e 2318 c.c.per l'IVA e l'IRAP (Cass. n. 9094/2017) dovuta dalla società estinta.