
L'Agenzia delle Entrate può liberamente estendere l'oggetto della verifica anche ad anni diversi da quelli riportati sull'ordine di accesso.
Lo ha ribadito la Cassazione con Ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1035, ove si legge che l'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52, D.P.R. n. 633/1973, in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione.
L'ispezione medesima, prosegue la Corte, resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere.
Sicché, concludono gli Ermellini, è legittima l'estensione della verifica anche ad anni di imposta antecedenti rispetto a quello oggetto di autorizzazione, ricadenti nell'ambito in cui è esercitabile il potere di accertamento.