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25 gennaio 2022
I locali agevolmente comunicanti richiedono l’autorizzazione del PM: Cassazione

Con Ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1698, la Cassazione ha ricordato che, in tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'articolo 52, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21411 del 06/10/2020, Rv. 659069 - 01).