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31 gennaio 2022
La mancata comunicazione dell’udienza pubblica non rimanda il processo in primo grado

Con Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2056, gli Ermellini hanno precisato che la nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'udienza pubblica non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59, D.Lgs. n. 546 cit..
L'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia; ferma restando, peraltro, la regola che i casi previsti dall'art. 59, D.Lgs. n. 546/1992 di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi e, tra essi, non rientra l'ipotesi in esame.