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31 gennaio 2022
La Cassazione precisa che la PEC con l’udienza pubblica, rifiutata dal sistema, rende nulla la sentenza

Di estremo interesse l'Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2056, attinente lo “scarto” della PEC di comunicazione della data dell'udienza pubblica.

In particolare, la Corte ha ricordato che, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, da effettuarsi ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 546/1992, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la omessa comunicazione, almeno trenta giorni prima, rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa delle parti, determina la nullità della decisione della commissione tributaria.
Per giurisprudenza costante della Corte, la trattazione del ricorso in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte in presenza di una istanza in tal senso, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva.
La predetta nullità non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59, D.Lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia; ferma restando la regola che i casi previsti dall'art. 59, D.Lgs. n. 546/1992 di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi.