L'accertamento del valore normale di transazione applicato da un'impresa residente rispetto a una impresa infragruppo non residente ha formato oggetto della recente Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2908, con cui gli Ermellini hanno fissato il seguente principio di diritto: “in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 impone all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo diverso da quello di mercato, utilizzando al riguardo i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento descritti nelle Linee Guida OCSE quali regole di soft law; una volta assolto detto onere della prova, grava sul contribuente l'onere di provare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerare normali, avuto riguardo al medesimo stadio di commercializzazione, al tempo e al luogo in cui i beni e servizi siano stati acquistati o prestati, avuto riguardo – in particolare – al contesto di mercato in cui il contribuente si è trovato ad operare”.