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4 febbraio 2022
Maglie larghe della Corte sul transfer pricing

La Sezione tributaria conferma il proprio orientamento “ampio” in materia di transfer pricing, di cui all'art. 110, comma 7, TUIR.

In particolare, con Ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3263, la Corte ha ricordato che non può non tenersi conto nella interpretazione della norma dell'esigenza di assegnare alla stessa un tasso di elasticità che la renda capace di attagliarsi alle varie ipotesi in cui, indipendentemente dalla ricorrenza dei rigidi requisiti civilistici, possa apprezzarsi l'influenza di un'impresa sulle decisioni imprenditoriali di un'altra.
In tale prospettiva, prosegue la Cassazione, appare evidente che un concetto di controllo circoscritto a vincoli contrattuali od azionari risulta troppo riduttivo, non permettendo di sconfinare in considerazioni di fatto di carattere meramente economico essenziali per disciplinare un fenomeno fiscale come quello del transfer pricing (Cass., Sez. V, 22 aprile 2016, n. 8130; conf. Cass., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 8176).