
Il fisco che accerti un contribuente con il metodo analitico-induttivo (molto frequente nella prassi degli uffici), può basarsi anche su un solo elemento di valutazione, purché abbia i requisiti della gravità e precisione e, dunque, nonostante l'assenza di concordanza.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con Ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3251, con la quale gli ermellini hanno ribadito che l'Ufficio può applicare la presunzione che quanto riscontrato in sede di accesso corrisponda all'andamento dell'attività anche in altri periodi solo se il contribuente non provi, anche per presunzioni, che l'attività va incontro a periodi disomogenei per vendite e ricavi (Cass., Sez. V, 9 giugno 2011, n. 12586).
Tale precedente riposa sul principio secondo cui, appunto, un accertamento analitico-induttivo può essere basato su un unico elemento, benché dotato di gravità e precisione.