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16 febbraio 2022
Il raddoppio dei termini prescinde dall’effettiva presentazione della denuncia: Cassazione

Pur essendo venuto meno a decorrere dall'annualità 2016, l'istituto del raddoppio dei termini accertativi continua ad essere di grande attualità nella giurisprudenza della Corte, relativa alle annualità pregresse.

Ne è conferma la recente Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4591, con cui la Corte ha ricordato che il raddoppio presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/2011.