
Nessun “potenziale conflitto” tra gli
Lo evidenzia la Cassazione con Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4821, con cui gli Ermellini hanno precisato che l'articolo 68 pertanto regola la misura del tributo dovuto nel corso del processo, ove il contribuente, in tutto o in parte, risulti comunque debitore nei confronti del fisco.
L'ambito applicativo è circoscritto in questo perimetro, per conseguenza tutte le altre ipotesi sono comprese nell'art. 69, tra le quali rientrano le condanne al pagamento, in danno dell'Amministrazione finanziaria, di crediti d'imposta, che possono anche essere contestati dall'ufficio nell'anno e nel quantum, ma che certo non rappresentano debiti fiscali per tributi litigiosi.