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19 febbraio 2022
Ok della Corte al documento in lingua straniera

Fermo l'obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.), per i documenti opera invece l'art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui e` redatto.

Lo ha precisato la Cassazione con Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5279, con la quale, riformando il precedente orientamento, ha evidenziato che il principio di acquisizione comporta che l'omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all'esame del documento, dovendo il giudice procedervi ove vi sia richiesta della parte in tal senso, ovvero laddove il giudice ne ravvisi la necessità o non ravvisi l'idoneità della traduzione prodotta dalla parte.