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28 febbraio 2022
Ok della Cassazione al deposito in appello dell’atto impugnato

Il deposito dell'atto impugnato unitamente al ricorso introduttivo non è previsto a pena di inammissibilità; per questo, con Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 6044, la Cassazione ha ribadito che la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto.