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18 marzo 2022
Nessuna conseguenza dalla permanenza dei verificatori oltre il limite: Cassazione

Con Ordinanza 14 marzo 2022, n. 8274, gli Ermellini hanno confermato che la violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte.
Nessuna di tali sanzioni è stata, infatti, prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.